STATUTO DELL’US ACLI CALCIO BALILLA ITALIANO
Art. 1 Costituzione e Sede
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Us Acli Calcio Balilla Italiano con sede in Via Cona 35020 Correzzola (PD). la variazione della sede legale non comporta modifica statutaria.
Art. 2 Scopi e finalità
l’Associazione sportiva:
Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni olà, condizione sociale e nazionalità;
Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva con particolare attenzione allo sviluppo, a livello nazionale e internazionale, dell’attività sportiva nelle tre specialità di biliardino, calcio-balilla e calcetto balilla sia in forma agonistica che amatoriale; la tutela e la salvaguardia della salute dell’atleta;
Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;
Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dell’Us Acli e delle Associazioni sportive e Federazioni riconosciute da Coni, con le quali opera, e a partecipare al programma di attività definito dal Comitato Provinciale dell’Us Acli;
Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, poppare, sociale e culturale dello sport.
B. L’Associazione sportiva non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per promuovere lo sport in ogni sua forma ed espressione;
C. Accoglie e trasmette alla Presidenza Provinciale Us Acli le iscrizioni e le adesioni all’associazione;
D. Usufruire dei servizi e dei supporti organizzativi decisi dalla Presidenza provinciale Us Acli;
E. Avendone i requisiti richiesti, può accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo per l’impiantistica sportiva.
Art. 3 Soci dell’associazione
Possono essere soci dell’associazione sportiva dilettantistica tutte le associazioni e i cittadini che ne condividono le finalità: non sono tuttavia ammessi soci temporanei;
B. Le rischiaste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;
C. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione;
D. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa;
E. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi purché:
non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
non abbiano riportato nell’ultimo decenni, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
F. Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età;
G. I soci sono tenuti:
al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferenti a causa di morte, né sono rivalutabili;
all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
H. I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione sportiva;
Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all’assemblea dei Soci e, in seconda, agli organi di Giustizia dell’Us Acli;
J. I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quale previste dal presente statuto.
Art. 4 Gli Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sportiva sono l’assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.
Art. 5 L’assemblea
L’assemblea dell’Associazione:
è l’organo sovrano dell’Associazione;
è costituita con volto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;
non sono ammesse deleghe;
è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una vota l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci;
la convocazione deve:
Avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
Essere affissa presso la sede o comunicata con ogni forma ritenuta idonea allo scopo, sia in forma cartacea, sia verbale, sia telematica;
Indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori;
decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte dl Consiglio Direttivo;
approva annualmente il rendiconto economico e finanziario consultivo;
apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.
B. Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all’ODG:
elezioni del Presidente;
determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione;
C. In caso di convocazione del Congresso Provinciale Us Acli o della Conferenza Organizzativa e Programmatica Provinciale, elegge i delegati secondo le norme stabilite dall’apposito Regolamento;
D. Le delibere dell’Assemblea (e i rendiconti consuntivi) possono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
E. Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Art. 6 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva ed è formato da un minimo di 3 componenti, ma comunque sempre di numero dispari;
Essa sviluppa il programma stabilità dall’assemblea dei soci;
Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti;
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea;
Nel caso l’assemblea le abbia delegato l’elezione del Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all’attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti dell’Assemblea dei soci;
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 7 Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne cura le deliberazioni;
Stipula gli atti inerenti l’attività associativa;
In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art. 8 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune;
Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Sede Provinciale.
Art. 9 Ricorsi
Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza, al Collegio Regionale dei Probiviri Us Acli ed in seconda istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri Us Acli;
Le questioni inerenti la disciplina sportiva seguono le norme del “regolamento di disciplina” dell’Us Acli.
Art. 10 Modifiche Statutarie
Lo Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea dei Soci;
Le variazioni allo statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purché questi rappresentino il 5’% + 1 del corpo sociale;
Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio Direttivo.
Art. 11 Scioglimento dell’Associazione
L’associazione può essere sciolta per delibera dell’Assemblea, presenti 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con parere favorevole della metà più uno degli aventi diritto, oppure per deliberazione degli organi superiori;
In caso di scioglimento dell’Associazione o di mancata riaffiliazione od adesione, i beni patrimoniali dati in uso all’Associazione dall’Us Acli ai vari livelli ritornano in possesso dell’Us Acli, i beni di proprietà dell’Associazione sportiva saranno devoluti alla Presidenza Provinciale Us Acli o a strutture similari, e comunque per fini di utilità sociale, obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente. In caso di scioglimento per qualunque causa, persiste l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 12 Rinvio delle norme
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda allo Statuto Nazionale Us Acli ed al suo regolamento di applicazione al quale l’Associazione s’impegna a conformarsi.